Documenti Istituzionali
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE A.I.N.A. E.T.S.
Articolo 1 – Denominazione
Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo settore, di seguito brevemente “CTS”) è costituita un’Associazione non riconosciuta denominata:
“ASSOCIAZIONE ITALIANA NOMADI DELL’AMORE – Ente del Terzo Settore”, in breve “A.I.N.A. E.T.S.” e nel prosieguo “Associazione”.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.
Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.
Articolo 2 – Scopo e attività istituzionali
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento – in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria, di mutualità, di erogazione gratuita di denaro, di produzione, fornitura gratuita e/o scambio di beni o di servizi – delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, lett. a), d), g), i), l), p), r), u, v) e w), ovvero:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche’ le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
i) organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta’ educativa;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita’ di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalita’, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita’ e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare, l’associazione persegue il fine della solidarietà socio-assistenziale, attraverso le seguenti attività:
- la realizzazione di programmi di cooperazione volti al sostegno di iniziative di sviluppo umano, sociale, economico e culturale per il rispetto della dignità di ciascun individuo;
- la sensibilizzazione delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali sul grave problema dell’infanzia vittima di guerre, di povertà, di sfruttamento, di ignoranza e di ogni altra forma di oppressione, al fine di sollecitarle ad azioni concrete nei confronti dei bambini, delle famiglie e della comunità;
- l’adozione scolastica di bambini provenienti da famiglie di Paesi in via di sviluppo ed in serie difficoltà economiche e che, senza un supporto esterno, non potrebbero frequentare le scuole primarie;
- raccolta di fondi per sostenere un bambino lungo tutto il corso scolastico;
- la promozione dello scambio con popoli e persone, visto come momento e dono d’incontro tra le varie diversità;
- iniziative di partecipazione sociale, d’impegno solidale, atte a promuovere l’incontro e lo scambio di carattere interculturale tra i popoli;
- la promozione di attività formative che favoriscano la crescita di una cultura di solidarietà sociale in particolare sui temi del rispetto e dell’educazione alla mondialità;
- la promozione dello scambio interculturale e dell’incontro tra i popoli attraverso “viaggi-condivisione” nel pieno rispetto delle individualità, delle identità culturali e del contesto in cui ci si viene a trovare;
- far nascere in ogni persona uno stile di vita fondato sull’amore verso l’uomo, sulla semplicità e sulla condivisione attraverso scelte concrete e quotidiane ispirate al Vangelo e vissute nel carisma del Beato Luigi Orione, seguendo il motto “instaurare omnia in Christo.”
In via secondaria e strumentale, l’Associazione può svolgere, secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, CTS, le seguenti “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale:
- promuovere l’adesione di nuovi associati mediante versamento di quota annuale;
- organizzare mostre mercato di prodotti artigianali provenienti dai paesi in via di sviluppo;
- curare pubblicazioni e rendiconti periodici;
- collegarsi e cooperare con altre associazioni aventi simili finalità;
- promuovere incontri di spiritualità cristiana e umana;
- organizzare incontri formativi sulle finalità dell’associazione e sulla conoscenza delle realtà socioculturali dei paesi in via di sviluppo.
Fra le attività diverse di cui sopra rientreranno, a titolo esemplificativo, attività di natura commerciale per autofinanziamento, ivi comprese operazioni mobiliari ed immobiliari, la stipula di mutui e la concessione di pegni o ipoteche relativamente ai beni dell’Ente, la concessione di fideiussioni e altre malleverie.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’articolo 7 del D.Lgs n.117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.
Per tutte le proprie attività l’associazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti destinando, in ogni caso, i fondi raccolti alla realizzazione dei fini perseguiti.
Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti, volontari o altro personale specializzato interno o estraneo all’Associazione.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 4 – Sede
L’Associazione ha sede nel Comune di Roma (RM).
Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.
Articolo 5 – Volontari e lavoratori dipendenti
L’Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.
Articolo 6 – Definizione di Associato
Sono membri dell’Associazione (d’ora innanzi, lo “Associato” o, al plurale, gli “Associati”) i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell’atto costitutivo dell’Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.
Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:
a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell’Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell’Associazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz’altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.
La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell’Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).
L’Associazione è improntata al principio della “porta aperta” e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d’ora innanzi, la “Domanda”) dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione nonché la Normativa Applicabile.
Articolo 7 – Condizioni e procedura di ammissione degli associati
L’ammissione all’Associazione è subordinata alle seguenti formalità:
a) presentare la domanda al Consiglio Direttivo che dovrà contenere l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
b) sottoscrivere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Il Consiglio direttivo delibera entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L’Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Articolo 8 – Recesso ed esclusione
La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.
Il recesso non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.
In ogni caso, prima di procedere all’espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. La deliberazione di esclusione, debitamente motivata, dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
Articolo 9 – Patrimonio iniziale ed Entrate
Il patrimonio iniziale dell’Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell’Associazione stessa.
L’Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:
a) il percepimento della Quota Annuale;
b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione;
c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;
d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;
e) i redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;
f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività dell’Associazione;
g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell’Associazione;
i) ogni altra entrata conseguita dall’Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.
Articolo 10 – Quota Annuale
L’assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all’Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota Iniziale”).
Ogni associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all’Associazione, al versamento all’Associazione, di una somma periodica, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota annuale”).
Articolo 11 – Raccolta Fondi e ricezione di Finanziamenti
L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell’art. 7, comma 2, CTS.
L’Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:
a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l’erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all’Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l’erogazione;
b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.
L’adesione all’Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell’Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.
Articolo 12 – Incremento del Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione si incrementa:
a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;
b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;
c) per effetto di acquisti compiuti dall’Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione;
d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell’Associazione;
e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell’Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell’Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l’attività corrente dell’Associazione.
Articolo 13 – Salvaguardia del patrimonio
Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell’Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell’Associazione al finanziamento dell’attività corrente della Associazione.
Articolo 14 – Divieto di distribuzione e Patrimoni destinati a uno specifico affare
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e segg. cod. civ.
Articolo 15 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) l’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo, ove nominato;
e) Il Revisore Legale, ove nominato;
f) il Segretario Generale, ove nominato;
g) il Vice Presidente;
h) il Presidente Onorario, ove nominato.
Articolo 16 – Assemblea degli Associati
A) Funzioni
L’assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione che:
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e, ove necessario, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti (fatta eccezione per quelli che il presente Statuto demanda all’approvazione del Consiglio Direttivo), la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività dell’Associazione;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
B) Convocazione
L’Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo oppure dall’Organo di Controllo.
In ogni caso, l’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere e dovrà pervenire ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’assemblea.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di Posta Elettronica, certificata e non, comunicato dall’Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.
L’Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo, ove nominato.
C) Diritto di voto
L’assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati. Si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro degli Associati. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.
Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.
Il voto si esercita in modo palese.
D) Svolgimento
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
E) Maggioranze
L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Articolo 17 – Consiglio Direttivo
A) Funzioni
Il Consiglio Direttivo è l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.
È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo di:
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, ove necessario, il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione, eccettuati quelli demandati all’esclusiva competenza dell’Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- modificare, all’interno dello stesso Comune, l’indirizzo della sede dell’Associazione;
- istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
B) Composizione
Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 5 (cinque) determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.
Essi sono rieleggibili.
I componenti il Consiglio Direttivo, ferma l’applicabilità dell’art. 2382 c.c. devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.
I Consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed un Segretario Generale ove non vi abbia provveduto direttamente l’assemblea.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per:
- revoca in presenza di giusta causa deliberata dall’Assemblea Generale Ordinaria che, contestualmente, provvede alla nomina del sostituto;
- dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge nei quali casi entro un mese deve essere convocata l’assemblea generale ordinaria per la nomina del sostituto.
La carica di consigliere può essere onerosa, entro i limiti di cui all’art. 8, comma 3, CTS, salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
C) Funzionamento
Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Esso si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo, ove nominato.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
D) Doveri dell’ufficio
I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi dell’art. 28 CTS.
Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del codice civile.
Articolo 18 – Presidente dell’Associazione
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. In mancanza di procura speciale espressamente conferita, in caso di suo impedimento temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
La carica di Presidente può essere onerosa, entro i limiti di cui all’art. 8, comma 3, CTS, salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
Articolo 19 – Organo di Controllo
A) Funzioni
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
B) Composizione
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.
All’Organo di Controllo si applica l’art. 30 CTS. I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Articolo 20 – Revisione legale dei conti
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Articolo 21 – Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l’amministrazione dell’Associazione.
Esso partecipa ad ogni riunione degli organi sociali e cura la tenuta dei libri dell’Associazione e la compilazione dei relativi verbali, accertando la sussistenza dei quora e di ogni altro requisito previsto dalla legge o dallo Statuto per le relative delibere.
Esercita, altresì, le altre funzioni ad esso espressamente attribuite dal Consiglio Direttivo nell’atto di nomina.
Ad esso, infine, spettano le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento temporanei del Presidente e del Vice Presidente.
Articolo 22 – Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Articolo 23 – Presidente Onorario
Il Presidente onorario può essere nominato dall’Assemblea tra personalità eminenti che si siano distinte per particolari benemerenze, in coerenza con gli scopi dell’Associazione.
Il Presidente onorario riveste la carica a titolo onorifico ed è escluso da ogni responsabilità a seguito delle attività dell’Associazione. La carica di Presidente onorario è vitalizia. Il Presidente onorario può essere chiamato a svolgere funzioni di alta consulenza nelle occasioni ritenute maggiormente strategiche per lo sviluppo della vita associativa allorché l’Assemblea o il Consiglio lo richiedano.
Articolo 24 – Esercizi associativi e Bilancio d’esercizio
L’Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.
Entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea per l’approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall’art. 13 D.Lgs n.117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all’art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.
Articolo 25 – Libri dell’Associazione
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, ove nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove nominati.
I libri sociali, ove non fosse in carica un Segretario Generale, sono tenuti dall’organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.
Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell’organo interessato.
Articolo 26 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento, e quindi la liquidazione dell’Associazione, può essere proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, dall’Assemblea degli associati convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo dell’ente dovrà essere devoluto previa acquisizione del parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, come previsto dall’articolo 45 del D.Lgs. n.117/2017.
Destinatari della devoluzione potranno essere altri soggetti aventi la medesima natura e finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve di associati.
Articolo 27 – Disposizioni finali e rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.